Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.
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Accordo
Art. 1 Allegato A C C 0 R D 0 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania sulla regolam Art. 2 Il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i Art. 3 Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiat Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità compete Art. 5 Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzaz Art. 6 Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altr Art. 7 Agli effetti del presente Accardo, è considerato servizio regolare di transito il trasport Art. 8 Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizz Art. 9 Per effettuare il servizio a navetta, di cui ai precedente Art. 8, tra due località, una s Art. 10 Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionare il trasporto di viag Art. 11 I servizi previsti alle lettere a) e b, del precedente Art. 10 del presente Accordo, anche Art. 12 Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del present Art. 13 L'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Art. 14 Fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore, non Art. 15 L' autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare trasporti con il v Art. 16 Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da sca Art. 17 I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il Art. 18 Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per Art. 19 I trasportatori e il personale impiegati sui veicoli con i quali si effettua il trasporto Art. 20 I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutari Art. 21 Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati Art. 22 I1 conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneam Art. 23 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni Art. 24 I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneament Art. 25 La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del p Art. 26 In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell Art. 27 Tutte le questioni riferentesi all'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'int Art. 28 È istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti de Art. 29 Il presente Accordo sarà soggetto ad approvazione da parte dei due Paesi contraenti second Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360