Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 6
191 / 199Forma e contenuto delle domande di assistenza
In vigore dal 17 set 2003
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
(a) l'"autorità richiedente";
(b) la misura richiesta;
(c) l'oggetto e il motivo della domanda;
(d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
(e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
(f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo I.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-6-3