Art. 4 · Assistenza spontanea
Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 4

189 / 199

Assistenza spontanea

In vigore dal 17 set 2003
Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-4-4