Art. 1 · Definizioni
Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 17 set 2003
PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE Definizioni Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: (a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunità europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; (b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; (e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-1-5