Art. 94 · Cooperazione nel settore audiovisivo
AccordoTitolo VIII

Art. 94

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Cooperazione nel settore audiovisivo

In vigore dal 17 set 2003
Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-94