Art. 90 · Cooperazione nel settore sociale
AccordoTitolo VIII

Art. 90

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Cooperazione nel settore sociale

In vigore dal 17 set 2003
Cooperazione nel settore sociale 1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione. 2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione. 3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne. 4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.
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