Art. 87 · Turismo
AccordoTitolo VIII

Art. 87

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Turismo

In vigore dal 17 set 2003
Turismo La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-87