Art. 84 · Promozione e tutela degli investimenti
AccordoTitolo VIII

Art. 84

84 / 199

Promozione e tutela degli investimenti

In vigore dal 17 set 2003
Promozione e tutela degli investimenti 1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri. 2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge: - il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale; - una migliore tutela degli investimenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-84