Art. 74 · Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
AccordoTitolo VII

Art. 74

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Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

In vigore dal 17 set 2003
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-74