Art. 41 · Restrizioni autorizzate
Accordo

Art. 41

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Restrizioni autorizzate

In vigore dal 17 set 2003
Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-41