Accordo
Art. 35
21 / 199Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
In vigore dal 17 set 2003
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante i periodi transitori di cui agli , il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-35