Art. 26
Accordo

Art. 26

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In vigore dal 17 set 2003
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente. 2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunità e le misure d'effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-26