Art. 20
Accordo

Art. 20

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In vigore dal 17 set 2003
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-20