Art. 13 · Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione
AccordoTitolo III

Art. 13

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Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione

In vigore dal 17 set 2003
Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-13