Art. 123
AccordoTitolo X

Art. 123

123 / 199
In vigore dal 17 set 2003
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.
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