Art. 120
AccordoTitolo X

Art. 120

120 / 199
In vigore dal 17 set 2003
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-120