Art. 111
AccordoTitolo X

Art. 111

111 / 199
In vigore dal 17 set 2003
Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-111