Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. 203 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBR Art. 16 ARTICOLO 16 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari de Art. 17 ARTICOLO 17 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti or Art. 18 ARTICOLO 18 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava Art. 19 ARTICOLO 19 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex R Art. 20 ARTICOLO 20 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la e Art. 21 ARTICOLO 21 La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi Art. 22 ARTICOLO 22 Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso Art. 23 ARTICOLO 23 Il protocollo a 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in e Art. 24 Definizione Art. 25 ARTICOLO 25 Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodott Art. 26 ARTICOLO 26 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce t Art. 27 Prodotti agricoli Art. 28 Prodotti della pesca Art. 29 ARTICOLO 29 1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, Art. 30 ARTICOLO 30 Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'arti Art. 31 ARTICOLO 31 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di Art. 32 Standstill Art. 33 Divieto di discriminazione fiscale Art. 34 ARTICOLO 34 Le disposizioni relative all'abolizione dai dazi doganali sulle importazioni s Art. 35 Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere Art. 36 Dumping Art. 37 Clausole di salvaguardia generale Art. 38 Clausola di penuria Art. 39 Monopoli di Stato Art. 40 ARTICOLO 40 Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle pre Art. 41 Restrizioni autorizzate Art. 42 ARTICOLO 42 Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'appli Art. 43 ARTICOLO 43 L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle dispos Art. 47 ARTICOLO 47 Ai fini del presente accordo, a) per "società comunitaria" o "società della ex Art. 48 ARTICOLO 48 1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata i Art. 49 ARTICOLO 49 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, fatta eccezione per i servizi Art. 50 ARTICOLO 50 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di traspo Art. 51 ARTICOLO 51 1. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 non impediscono a una delle Parti di Art. 52 ARTICOLO 52 Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della ex Repub Art. 53 ARTICOLO 53 1. Una società comunitaria o una società della ex Repubblica jugoslava di Mace Art. 54 ARTICOLO 54 Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del Art. 55 ARTICOLO 55 1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i pr Art. 56 ARTICOLO 56 1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la p Art. 57 ARTICOLO 57 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l Art. 58 ARTICOLO 58 Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in c Art. 59 ARTICOLO 59 1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bi Art. 60 ARTICOLO 60 1. Durante la prima fase, le Parti prendono misure atte a consentire la creazi Art. 61 ARTICOLO 61 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limit Art. 62 ARTICOLO 62 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedis Art. 63 ARTICOLO 63 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllat Art. 64 ARTICOLO 64 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 65 ARTICOLO 65 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione Art. 66 ARTICOLO 66 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in partico Art. 67 ARTICOLO 67 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le mis titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi de Art. 3 ARTICOLO 3 La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di re Art. 4 ARTICOLO 4 La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e Art. 5 ARTICOLO 5 1. L'associazione verrà realizzata completamente durante un periodo transitorio Art. 6 ARTICOLO 6 L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 7 ARTICOLO 7 Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le Parti Art. 8 ARTICOLO 8 Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello reg Art. 9 ARTICOLO 9 1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito d Art. 10 ARTICOLO 10 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato titolo III COOPERAZIONE REGIONALE
Art. 11 ARTICOLO 11 Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e Art. 12 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di
stabilizzazione e di associazione Art. 13 Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di
stabilizzazione e di associazione Art. 14 Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE titolo IV LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 15 ARTICOLO 15 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a de titolo V CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI
Art. 44 ARTICOLO 44 1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato memb Art. 45 ARTICOLO 45 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in Art. 46 ARTICOLO 46 Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per titolo VI RAVVICINAMENTO E APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI
Art. 68 ARTICOLO 68 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione pre Art. 69 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico Art. 70 ARTICOLO 70 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosci Art. 71 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale Art. 72 Appalti pubblici Art. 73 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della
conformità titolo VII GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Art. 74 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Art. 75 Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione Art. 76 Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione Art. 77 Lotta al riciclaggio del denaro Art. 78 Lotta alla criminalità e alle altre attività, illecite e azioni di
prevenzione Art. 79 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite titolo VIII POLITICHE DI COOPERAZIONE
Art. 80 ARTICOLO 80 1. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una strett Art. 81 Politica economica Art. 82 Cooperazione nel settore statistico Art. 83 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari Art. 84 Promozione e tutela degli investimenti Art. 85 Cooperazione industriale Art. 86 Piccole e medie imprese Art. 87 Turismo Art. 88 Dogane Art. 89 Fiscalità Art. 90 Cooperazione nel settore sociale Art. 91 Istruzione e formazione Art. 92 Cooperazione culturale Art. 93 Informazione e comunicazione Art. 94 Cooperazione nel settore audiovisivo Art. 95 Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi Art. 96 Società dell'informazione Art. 97 Tutela dei consumatori Art. 98 Trasporti Art. 99 Energia Art. 100 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 101 Sviluppo regionale e locale Art. 102 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico Art. 103 Ambiente e sicurezza nucleare titolo IX COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 104 ARTICOLO 104 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli artic Art. 105 ARTICOLO 105 L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle mi Art. 106 ARTICOLO 106 Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali Art. 107 ARTICOLO 107 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si ado titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 108 ARTICOLO 108 È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di s Art. 109 ARTICOLO 109 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, Art. 110 ARTICOLO 110 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di sta Art. 111 ARTICOLO 111 Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associ Art. 112 ARTICOLO 112 Nell'esercizio delle sue finzioni, il consiglio di stabilizzazione e di assoc Art. 113 ARTICOLO 113 Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Il Art. 114 ARTICOLO 114 È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione qua Art. 115 ARTICOLO 115 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire Art. 116 ARTICOLO 116 L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: Art. 117 ARTICOLO 117 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispo Art. 118 ARTICOLO 118 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario Art. 119 ARTICOLO 119 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguat Art. 120 ARTICOLO 120 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di d Art. 121 ARTICOLO 121 I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono parte inte Art. 122 ARTICOLO 122 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Part Art. 123 ARTICOLO 123 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi S Art. 124 ARTICOLO 124 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano Art. 125 ARTICOLO 125 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del Art. 126 ARTICOLO 126 Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue uffic Art. 127 ARTICOLO 127 Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Art. 128 Accordo interinale Protocollo n. 1
titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO ARTICOLO I Il presente protocollo s Art. 2 ARTICOLO 2 1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura comb Art. 3 ARTICOLO 3 Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle espo Art. 4 ARTICOLO 4 A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restriz Protocollo n. 2
titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 SUI PRODOTTI SIDERURGICI ARTICOLO 1 Il presente protocollo si applica ai p Art. 2 ARTICOLO 2 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti sideru Art. 3 ARTICOLO 3 I dazi doganali applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di M Art. 4 ARTICOLO 4 1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti side Art. 5 ARTICOLO 5 1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 69 del presente accordo, le Parti Art. 6 ARTICOLO 6 Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 34 dell'accordo si applicano agli scamb Art. 7 ARTICOLO 7 1. Le Parti contraenti riconoscono che occorre stabilire una procedura amminist Art. 8 ARTICOLO 8 Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di st Protocollo n. 2 Allegato I
titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 ALLEGATO I relativo all'introduzione di un sistema di duplice controllo per l'esportazione Art. 2 ARTICOLO 2 1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a fornire alla Comunità pre Art. 3 ARTICOLO 3 All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti possono tenersi consultazioni s Art. 4 ARTICOLO 4 Per tutte le comunicazioni, si prega rivolgersi: - per la Comunità, alla Commis Protocollo n. 3
titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA L'EX REPUBBLICA IUGOSLAV Art. 2 ARTICOLO 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione d Art. 3 ARTICOLO 3 La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano informazioni Protocollo n. 4
titolo I DISPOSIZIONE GENERALI
titolo II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 2 Requisiti di carattere generale Art. 3 Cumulo nella Comunità Art. 4 Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia Art. 5 Prodotti interamente ottenuti Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 8 Unità da prendere in considerazione Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 10 Assortimenti Art. 11 Elementi neutri titolo III REQUISITI TERRITORIALI
Art. 12 Principio di territorialità Art. 13 Trasporto diretto Art. 14 Esposizioni titolo IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi titolo V PROVA DELL'ORIGINE
Art. 16 Requisiti di carattere generale Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Art. 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una
prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Art. 22 Esportatore autorizzato Art. 23 Validità della prova dell'origine Art. 24 Presentazione della prova dell'origine Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 26 Esonero dalla prova dell'origine Art. 27 Documenti giustificativi Art. 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Art. 29 Discordanze ed errori formali Art. 30 Importi espressi in euro titolo VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 31 Assistenza reciproca Art. 32 Verifica delle prove dell'origine Art. 33 Composizione delle controversie Art. 34 Sanzioni Art. 35 Zone franche titolo VII CEUTA E MELILLA
Art. 36 Attuazione del protocollo Art. 37 Condizioni speciali titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Modifiche del protocollo Protocollo n. 5
titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Consegna/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Scambi di informazioni e riservatezza Art. 11 Esperti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Esecuzione Art. 14 Altri accordi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360