Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000. 43 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
43 articoli
Trattato
capo I
Art. 1 TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL Art. 2 Articolo 2 Le Parti convengono che le disposizioni di cui al presente trattato sono fondat Art. 3 Articolo 3 Ai fini del presente trattato sono adottate le seguenti definizioni: 1. Comando Art. 4 Articolo 4 Il Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN) è un organo composto dai Art. 5 Articolo 5 1. EUROFOR può essere impiegata in operazioni indipendenti o congiunte con altr Art. 6 Articolo 6 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi e dell'assolvimento dei compitit Art. 7 Articolo 7 Il Generale che comanda EUROFOR: a) attua le direttive ricevute dal CIMIN; b) s Art. 8 Articolo 8 1. Per l'adempimento dei compiti assegnati ad EUROFOR, su decisione del CIMIN, Art. 9 Articolo 9 1. Lo Stato in cui EUROFOR avrà sede permanente si impegna a mettere gratuitame Art. 10 Articolo 10 1. Le Parti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per garantire l Art. 11 Articolo 11 1. Le Parti attuano misure che garantiscono la protezione delle informazioni, capo II
Art. 12 Articolo 12 1. Sia i membri della Forza, sia la componente civile, nonché le persone a car Art. 13 Articolo 13 I membri della Forza hanno facoltà di portare le loro armi ove consentito dall Art. 14 Articolo 14 1. Le patenti di guida militari rilasciate da ciascuna delle Parti sono valide Art. 15 Articolo 15 Qualsiasi cittadino di una delle Parti, non appartenente nè alla Forza nè alla Art. 16 Articolo 16 1. In caso di decesso di un membro della Forza o della componente civile, se l capo III
Art. 17 Articolo 17 1. Le autorità dello Stato di accoglienza hanno il diritto di esercitare la lo Art. 18 Articolo 18 1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità delle Parti si pre Art. 19 Articolo 19 Le autorità dello Stato di accoglienza esamineranno con benevolenza le richies capo IV
Art. 20 Articolo 20 1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un Art. 21 Articolo 21 1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un Art. 22 Articolo 22 Nei casi in cui vi siano dubbi per sapere se il fatto dannoso sia stato commes capo V
Art. 23 Articolo 23 Lo Stato di accoglienza prende tutte le misure ragionevolmente necessarie per Art. 24 Articolo 24 Il Generale che comanda EUROFOR, su richiesta motivata, deve autorizzare gli i Art. 25 Articolo 25 1. L'assistenza sanitaria ai membri della Forza, della componente civile ed al capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO PREVENTIVO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Art. 26 Articolo 26 1. Il bilancio annuale unico di EUROFOR comprende entrate ed uscite. 2. Sono u Art. 27 Articolo 27 Il CIMIN approva: a) il bilancio di previsione e la programmazione a medio ter Art. 28 Articolo 28 Allo scopo di assistere il CIMIN nell'esercizio delle sue competenze di cui al Art. 29 Articolo 29 Al fine di eseguire il controllo sui conti di EUROFOR ogni Parte designa revis Art. 30 Articolo 30 1. I beni messi dalle Parti a disposizione di EUROFOR rimangono di loro propri Art. 31 Articolo 31 1. EUROFOR può stipulare contratti pubblici nel rispetto dei principi vigenti capo VII
Art. 32 Articolo 32 1. Nell'ambito del suo uso ufficiale, gli averi, i redditi e gli altri beni di Art. 33 Articolo 33 Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, i membri capo VIII
Art. 34 Articolo 34 La composizione delle controversie tra le Parti sull'interpretazione o applica Art. 35 Articolo 35 1. Il presente Trattato può essere sottoposto a revisione in qualsiasi momento Art. 36 Articolo 36 1. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Trattato in ogni momento pr Art. 37 Articolo 37 Le Parti del presente Trattato possono invitare in qualsiasi momento e di comu Art. 38 Articolo 38 Il presente Trattato può essere integrato da uno o più accordi specifici. Art. 39 Articolo 39 Il presente Trattato entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360