Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 9 set 2003
Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-9