Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 9 set 2003
Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250#art-a-4