Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA TURC Art. 2 1. Le Parti contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano rec Art. 3 1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono recipr Art. 4 Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Art. 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorve Art. 6 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria ini Art. 7 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle nor Art. 8 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doga Art. 9 Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni Art. 10 Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie Art. 11 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministraz Art. 12 1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia inda Art. 13 1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita, i funziona Art. 14 1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'a Art. 15 1. Su richiesta di una Parte contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Ammi Art. 16 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza a Art. 17 Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti contrae Art. 18 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pr Art. 19 1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso de Art. 20 1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsa Art. 21 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali di entrambe le Parti contraenti co Art. 22 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezio Art. 23 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti contraen Art. 24 Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richie Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360