Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKI Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amminist Art. 3 Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di Art. 4 Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazion Art. 5 Articolo 5 Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che in Art. 6 Assistenza tecnica Art. 7 Articolo 7 Di propria iniziativa o su richiesta le Amministrazioni doganali si forniscono Art. 8 Articolo 8 Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministr Art. 9 Articolo 9 L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantien Art. 10 Articolo 10 1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si fornis Art. 11 Articolo 11 1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttament Art. 12 Articolo 12 1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganal Art. 13 Articolo 13 1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione d Art. 14 Articolo 14 1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale for Art. 15 Articolo 15 1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale Art. 16 Articolo 16 1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'as Art. 17 Articolo 17 Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Art. 18 Articolo 18 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando ques Art. 19 Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimbor Art. 20 Articolo 20 1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agev Art. 21 Articolo 21 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contra Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla dat Art. 23 Articolo 23 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Pa Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360