Art. 9 · CONSEGNE CONTROLLATE
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Art. 9

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CONSEGNE CONTROLLATE

In vigore dal 5 set 2003
CONSEGNE CONTROLLATE 1. Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco consenso e nell'ambito della competenza per esse stabilita dalla legislazione nazionale, impiegare Consegne Controllate allo scopo di identificare persone coinvolte in un'infrazione doganale.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-9