Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 5 set 2003
1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività scoperte o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato di quella Parte Contraente. 2. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo in casi laddove copie autenticate si rivelassero insufficienti. Gli originali trasmessi sono restituiti non appena possibile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-6