Accordo
Art. 4
4 / 21In vigore dal 5 set 2003
Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono vicendevolmente tutte le informazioni che evidenzino che:
a) merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
b) merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e la natura dell'eventuale regime doganale, sotto cui le merci sono state collocate;
c) merci coperte da trattamento favorevole all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state debitamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che siano fornite informazioni circa qualsiasi misura di controllo doganale a cui le merci siano state assoggettate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-4