Accordo
Art. 3
3 / 21COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
In vigore dal 5 set 2003
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
1. Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esattezza:
a) nella riscossione dei dazi doganali, delle tasse o di altri tributi imposti dalle Autorità doganali ed, in particolare, delle informazioni che possono aiutare nella determinazione del valore in dogana delle merci e della relativa classificazione tariffaria;
b) nell'applicazione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione;
c) nell'applicazione delle regole nazionali d'origine non coperte da accordi preferenziali conclusi da una o da entrambi le Parti Contraenti.
2. Qualora l'Amministrazione doganale adita non disponga delle informazioni richieste, essa cerca quelle informazioni in conformità con la legislazione in vigore sul territorio della Parte Contraente adita.
3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se stesse agendo per proprio conto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-3