Art. 2 · CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Accordo

Art. 2

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CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

In vigore dal 5 set 2003
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, si prestano mutua assistenza: a) allo scopo di assicurare il corretto rispetto della legislazione doganale; b) allo scopo di prevenire, ricercare e combattere le infrazioni alla legislazione doganale; 2. L'assistenza nell'ambito del presente Accordo viene resa in conformità con la legislazione in vigore sul territorio delle Parti Contraenti ed a seconda della competenza e delle risorse dell'Amministrazione doganale adita. Se necessario, quest'ultima può disporre che l'assistenza sia fornita da un'altra autorità competente. 3. Il presente Accordo non pregiudica le regole che governano la mutua assistenza in materie penali.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-2