Art. 18 · ESECUZIONE
Accordo

Art. 18

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ESECUZIONE

In vigore dal 5 set 2003
ESECUZIONE 1. L'attuazione del presente Accordo viene domandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. Quelle Amministrazioni doganali concordano reciprocamente intese dettagliate per tale finalità. 2. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono disporre che i propri servizi investigativi si mettano in comunicazione diretta tra di loro. 3. Viene istituito un Comitato Misto, composto dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali il Comitato non è in grado di trovare una soluzione vengono sanate per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-18