Accordo
Art. 14
14 / 21CONSEGNA E NOTIFICA
In vigore dal 5 set 2003
CONSEGNA E NOTIFICA
Su richiesta, l'amministrazione doganale adita, in conformità alla normativa vigente sul proprio territorio, consegna o notifica o richiede alle autorità competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che ricadono nel campo d'applicazione del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;246#art-a-14