Art. 58 · Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
Convenzione

Art. 58

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Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

In vigore dal 3 set 2003
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purchè siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-58