Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 set 2003
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall', paragrafo 2, della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-rd-2