Art. 10 · LEGGE 11 agosto 2003, n. 218

Art. 10

LEGGE 11 agosto 2003, n. 218

In vigore dal 16 dic 2003
(Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea). 1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni. 2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-11;218#art-10