Art. 3
LEGGE 1 agosto 2003, n. 206
In vigore dal 21 ago 2003
1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonchè le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all', comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-01;206#art-3