Art. 3 · LEGGE 1 agosto 2003, n. 206

Art. 3

LEGGE 1 agosto 2003, n. 206

In vigore dal 21 ago 2003
1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonchè le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all', comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.
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