Art. 1 · SOGGETTI
Convenzione

Art. 1

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SOGGETTI

In vigore dal 7 ago 2003
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. La Repubblica italiana e la Georgia, Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni Fiscali Hanno convenuto le seguenti disposizioni: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entranti gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;205#art-c-1