Convenzione
Art. 1
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In vigore dal 7 ago 2003
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
La Repubblica italiana e la Georgia,
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni Fiscali
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entranti gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-07-11;205#art-c-1