Art. 19
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Art. 19

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In vigore dal 13 lug 2003
. La Parte italiana si impegna a fornire formazione ed assistenza nel campo della riabilitazione in generale ed in particolare nel settore della costruzione e applicazione delle protesi con il relativo addestramento. Le modalità con cui tale assistenza verrà prestata, a cura dell'INAIL. (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro), sono illustrate nell'allegato 1.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-19