Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLIC Art. 2 Articolo 2. Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica attravers Art. 3 Articolo 3. Le due Parti coopereranno nel settore universitario. In tale contesto la Parte Art. 4 Articolo 4. Le due Parti si impegnano a promuovere - attraverso lo scambio di documentazio Art. 5 Articolo 5. Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche at Art. 6 Articolo 6. Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingua a della cultura Art. 7 Articolo 7. Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e Art. 8 Articolo 8. Le due Parti, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilità, offriranno bors Art. 9 Articolo 9. Le due Parti promuoveranno la collaborazione nei settori della musica, della d Art. 10 Articolo 10. Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando Art. 11 Articolo 11. Le due Parti coopereranno nel settore degli Archivi e Biblioteche. In tale co Art. 12 Articolo 12. Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico attraverso l Art. 13 Articolo 13. Le due Parti si impegnano a collaborate al fine di impedire e reprimere il tr Art. 14 Articolo 14. Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei sett Art. 15 Articolo 15. Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi O Art. 16 Articolo 16. Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta ai progetti lanciati nel Art. 17 Articolo 17. Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la Art. 18 Articolo 18. Le due Parti promuoverarmo la cooperazione scientifica e tecnologica attraver Art. 19 Articolo 19. La Parte italiana si impegna a fornire formazione ed assistenza nel campo del Art. 20 Articolo 20. Per dare applicazioue al presente Accordo Interinale, le due Parti hanno deci Art. 21 Articolo 21. Il presente Accordo Interinale sarà ratificato secondo le rispettive procedur Art. 22 Articolo 22. Il presente Accordo Interinale avrà una durata illimitata. Ognuna delle due P Art. 23 Articolo 23. La presente intesa potrà essere rivista al termine del primo biennio di appli Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360