Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Accordo ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI Art. 2 Articolo 2 1 - Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amminis Art. 3 Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di Art. 4 Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazion Art. 5 Articolo 5 Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che in Art. 6 Articolo 6 Su richiesta, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le segue Art. 7 Articolo 7 Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministr Art. 8 Articolo 8 L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantien Art. 9 Articolo 9 1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si fornisc Art. 10 Articolo 10 1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttament Art. 11 Articolo 11 1. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avvia le indagini relative Art. 12 Articolo 12 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzi Art. 13 Articolo 13 1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale for Art. 14 Articolo 14 1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale Art. 15 Articolo 15 1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'as Art. 16 Articolo 16 Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Art. 17 Articolo 17 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando ques Art. 18 Articolo 18 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimbor Art. 19 Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i rispettivi funzionari inc Art. 20 Articolo 20 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contra Art. 21 Articolo 21 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla dat Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Pa Art. 23 Articolo 23 Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360