Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
27 articoli
Accordo
Art. 1 ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si Art. 3 Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propri Art. 4 Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazion Art. 5 Articolo 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla A Art. 6 Articolo 6 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, Art. 7 Articolo 7 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni Art. 8 Articolo 8 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di Art. 9 Articolo 9 Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misu Art. 10 Articolo 10 1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conform Art. 11 Articolo 11 1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Art. 12 Articolo 12 1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Art. 13 Articolo 13 1. Se l'Amministrazione doganale adita non detiene i documenti o le informazio Art. 14 Articolo 14 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzi Art. 15 Articolo 15 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'a Art. 16 Articolo 16 Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accor Art. 17 Articolo 17 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando ques Art. 18 Articolo 18 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimbor Art. 19 Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servi Art. 20 Articolo 20 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contra Art. 21 Articolo 21 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla dat Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Pa Art. 23 Articolo 23 Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360