Accordo quadro›Parte 9
Art. 59
59 / 60In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti riporteranno le loro intese riguardanti i dettagli tecnici e amministrativi della rispettiva cooperazione definita dal presente Accordo in atti internazionali che possono incorporare, mediante riferimenti, le disposizioni dello stesso.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-59