Art. 53
Accordo quadroParte 8

Art. 53

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In vigore dal 11 lug 2003
Ogni Parte assicurerà che le informazioni ricevute in maniera riservata o prodotte congiuntamente in base al presente Accordo non saranno rivelate, ad eccezione del caso in cui vi sia il consenso della Parte che le fornisce. Nel caso in cui le informazioni siano rivelate, senza autorizzazione della Parte che le fornisce o se si prevede una tale possibilità, la Parte in questione dovrà esserne informata immediatamente.
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