Accordo quadro›Parte 6
Art. 44
44 / 60In vigore dal 11 lug 2003
Nel caso in cui si ricevano Informazioni Tecniche da una parte terza o da un'altra Parte, nessun principio contenuto nel presente Accordo pregiudicherà i diritti di quella parte terza o altra Parte per quanto riguarda tali Informazioni Tecniche. Inoltre, nulla nel presente Accordo sarà interpretato nel senso di richiedere ad una Parte di rivelare Informazioni Tecniche contrariamente alle leggi e normative di sicurezza nazionale o alle Leggi e regolamenti sui controlli dell'esportazione o contrariamente ad eventuali accordi con l'utente finale senza che detta Parte abbia prima ottenuto una deroga in merito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-44