Art. 42
Accordo quadroParte 6

Art. 42

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In vigore dal 11 lug 2003
A supporto della ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, le Parti stipuleranno accordi ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni standard specificate nei contratti di difesa delle Parti riguardanti il trattamento delle Informazioni Tecniche. Questa armonizzazione terrà conto di ogni necessaria modifica o integrazione richiesta al fine di includere il trattamento delle informazioni Tecniche nei Programmi di Armamento in Cooperazione tra le Parti. Tale procedura prenderà in considerazione altre iniziative europee nel settore del trattamento delle informazioni Tecniche.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-42