Art. 4
Accordo quadroParte 2

Art. 4

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In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti riconoscono che le probabili conseguenze della ristrutturazione industriale saranno la creazione di STD, l'eventuale abbandono della capacità industriale nazionale e quindi l'accettazione della dipendenza reciproca. Pertanto stabiliranno misure idonee ad ottenere la sicurezza degli approvvigionamenti a reciproco vantaggio di tutte le Parti, nonché una corretta ed efficace distribuzione e mantenimento dei beni, delle attività e delle competenze strategicamente importanti. Presupposto di queste misure sono l'informazione e la consultazione preliminare e l'uso delle normative nazionali, se del caso opportunamente emendate. 2. Le Parti possono includere le loro esigenze, fra l'altro, in accordi, contratti o licenze su offerta legalmente vincolanti da stipulare con le società per la difesa su basi giuste ed eque. 3 Ulteriori misure possono prevedere lo sviluppo di strumenti comuni e l'armonizzazione dei regolamenti nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-4