Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 73 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo quadro
parte I OBIETTIVI, USO DEI TERMINI E ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 1 ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLI Art. 2 ARTICOLO 2 Ai fini dei presente Accordo. (a) Per "Programma di Armamento in Cooperazione" Art. 3 ARTICOLO 3 1. Le Parti istituiranno un Comitato Esecutivo. Esso sarà composto da un membro parte 2 SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
Art. 4 ARTICOLO 4 1. Le Parti riconoscono che le probabili conseguenze della ristrutturazione ind Art. 5 ARTICOLO 5 Le Parti riconoscono i benefici che deriveranno dalla creazione di un mercato a Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti non ostacoleranno le forniture alle altre Parti di Articoli per la Dif Art. 7 ARTICOLO 7 1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed altri interess Art. 8 ARTICOLO 8 1. Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda alcuni Articoli per la Difesa Art. 9 ARTICOLO 9 Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo serviz Art. 10 ARTICOLO 10 1. Le Parti concordano che la priorità degli approvvigionamenti di Articoli pe Art. 11 ARTICOLO 8 1. In una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti, in confo parte 3 PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI ESPORTAZIONE
Art. 12 ARTICOLO 12 1. Il presente Articolo concerne i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa Art. 13 ARTICOLO 13 1. Il presente Articolo concerne le Esportazioni ad una non-Parte degli Artico Art. 14 ARTICOLO 14 1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti e le Esportazioni che riguard Art. 15 ARTICOLO 15 Nella fase iniziale dello sviluppo di una cooperazione industriale, i Trasferi Art. 16 ARTICOLO 16 1. Le Parti si impegnano ad applicare procedure semplificate di concessione de Art. 17 ARTICOLO 17 1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti tra le Parti di Articoli per Art. 18 ARTICOLO 18 La concessione di una Licenza Globale di Progetto non esonererà i connessi Tra parte 4 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
Art. 19 ARTICOLO 19 Tutte le Informazioni Classificate scambiate fra le Parti o le loro industrie Art. 20 ARTICOLO 20 1. Ai fini del presente Accordo, le Parti utilizzeranno le classifiche naziona Art. 21 ARTICOLO 21 1. Tutte le persone che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate Art. 22 ARTICOLO 22 La certificazione di sicurezza delle STD e di altre strutture delle società pe Art. 23 ARTICOLO 23 1. Il presente Articolo concerne l'accesso delle persone fisiche alle Informaz Art. 24 ARTICOLO 24 1. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, utilizzeranno o permetteranno di d Art. 25 ARTICOLO 25 Di norma le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e Segreto sara Art. 26 ARTICOLO 26 1. Ogni Parte autorizzerà le visite dei rappresentanti civili o militari dell' Art. 27 ARTICOLO 27 Nel caso in cui l'applicazione delle precedenti disposizioni richieda modifich parte 5 RICERCA E TECNOLOGIA NEL SETTORE DELLA DIFESA
Art. 28 ARTICOLO 28 1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Art. 29 ARTICOLO 29 Le Parti svilupperanno un'interpretazione comune delle tecnologie considerate Art. 30 ARTICOLO 30 Per incoraggiare il più possibile la cooperazione della R & T nel settore Art. 31 ARTICOLO 31 Le Parti, per quanto riguarda la R & T nel settore della difesa, coordiner Art. 32 ARTICOLO 32 Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per affidare l'incarico ad un'orga Art. 33 ARTICOLO 33 La concorrenza dovrebbe essere considerata come il metodo migliore per l'asseg Art. 34 ARTICOLO 34 In base al presente Accordo, per attività comuni di R & T nel settore dell Art. 35 ARTICOLO 35 Le Parti concorderanno le politiche e le procedure da seguire qualora intrapre Art. 36 ARTICOLO 36 Le Parti svilupperanno appositi strumenti internazionali in base ai precedenti parte 6 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI TECNICHE
Art. 37 ARTICOLO 37 1. Il trattamento delle Informazioni Tecniche è soggetto alla "necessità di co Art. 38 ARTICOLO 38 1. La proprietà delle Informazioni Tecniche sarà posseduta, come norma general Art. 39 ARTICOLO 39 Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovrà: (a) rilasciare le Art. 40 ARTICOLO 40 Il rilascio e l'uso di Informazioni Tecniche di proprietà dei contraenti e pro Art. 41 ARTICOLO 41 Le Parti interessate non rivendicheranno alcuna compensazione finanziaria per Art. 42 ARTICOLO 42 A supporto della ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, le Par Art. 43 ARTICOLO 43 1. Le Parti valuteranno la possibilità di definire accordi per salvaguardare e Art. 44 ARTICOLO 44 Nel caso in cui si ricevano Informazioni Tecniche da una parte terza o da un'a parte 7 ARMONIZZAZIONE DEI REQUISITI MILITARI
Art. 45 ARTICOLO 45 Le Parti riconoscono la necessità di armonizzare i requisiti militari delle ri Art. 46 ARTICOLO 46 Le Parti riconoscono la necessità di cooperare per stabilire un piano generale Art. 47 ARTICOLO 47 Le Parti riconoscono la necessità di cooperare il prima possibile per la creaz Art. 48 ARTICOLO 48 Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di ge Art. 49 ARTICOLO 49 Le Parti definiranno ed attueranno i metodi, i mezzi e l'organizzazione per in parte 8 TUTELA DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI A LIVELLO COMMERCIALE
Art. 50 ARTICOLO 50 Le consultazioni tra le Parti in base alla Parte 2 del presente Accordo sarann Art. 51 ARTICOLO 51 1. Le Informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato s Art. 52 ARTICOLO 52 La Parte che riceve da un'altra Parte informazioni ritenute di valore commerci Art. 53 ARTICOLO 53 Ogni Parte assicurerà che le informazioni ricevute in maniera riservata o prod Art. 54 ARTICOLO 54 1. Le restrizioni sull'utilizzo e il rilascio di informazioni ritenute di valo parte 9 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 ARTICOLO 55 1. Il presente accordo sarà subordinato alla ratifica, all'approvazione o acce Art. 56 ARTICOLO 56 Una volta entrato in vigore il presente Accordo per tutti gli Stati firmatari, Art. 57 ARTICOLO 57 1. Se le Parti concordano di porre fine congiuntamente al presente Accordo, si Art. 58 ARTICOLO 58 1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni p Art. 59 ARTICOLO 59 Le Parti riporteranno le loro intese riguardanti i dettagli tecnici e amminist Art. 60 ARTICOLO 60 Nel caso in cui sorga una controversia tra due o più Parti, riguardante l'inte Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360