Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 mag 2003
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui, a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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