Art. 2
LEGGE 17 aprile 2003, n. 91
In vigore dal 11 mag 2003
1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.
3. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.
Nota all', comma 1:
- Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, reca: "Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-04-17;91#art-2