Art. 2 · LEGGE 15 aprile 2003, n. 86

Art. 2

LEGGE 15 aprile 2003, n. 86

In vigore dal 8 mag 2003
1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all', con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali. 2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è così composta: a) il presidente; b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano; e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti. 3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione. Nota all', comma 3: - Il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
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