Art. 8 · LEGGE 7 aprile 2003, n. 80

Art. 8

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LEGGE 7 aprile 2003, n. 80

In vigore dal 3 mag 2003
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive). 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.
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