Art. 5 · Imposta sul valore aggiunto.

Art. 5

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Imposta sul valore aggiunto.

In vigore dal 3 mag 2003
1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi; b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione; c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati; d) semplificazione degli adempimenti formali; e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria; f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977; g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta; h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi: 1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo; 2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica; i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
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